01

Dalla direttiva al regolamento

Il Regolamento (UE) 2024/1624 stabilisce requisiti direttamente applicabili ai soggetti obbligati. Gran parte delle sue disposizioni si applicherà dal 10 luglio 2027. L’obiettivo è ridurre differenze applicative e rendere più coerente il presidio AML/CFT nell’Unione.

02

Le aree da verificare

Un programma di readiness dovrebbe partire dall’effettivo funzionamento del framework.

  • business-wide e customer risk assessment;
  • identificazione e verifica di cliente e titolare effettivo;
  • misure rafforzate e gestione delle relazioni ad alto rischio;
  • monitoraggio continuo, aggiornamento delle informazioni ed escalation;
  • governance, responsabilità, formazione e tracciabilità delle decisioni.
03

Perché iniziare prima

Una gap analysis utile non consiste in una tabella normativa isolata. Deve collegare ogni requisito a processo, responsabile, dato, controllo ed evidenza. Questo consente di distinguere le modifiche documentali dai cambiamenti che richiedono tecnologia, capacità operativa o decisioni di governance.

04

Un linguaggio comune, applicazioni proporzionate

L’AML parlerà la stessa lingua in Europa, ma il risk-based approach continuerà a richiedere giudizio. Uniformità non significa applicare lo stesso controllo a ogni cliente: significa rendere logica, proporzionalità ed evidenze più coerenti e comparabili.

Fonti ufficiali

Contenuto informativo, non sostituisce una valutazione sul caso concreto.

Regolamento (UE) 2024/1624Commissione europea — quadro AML/CFT
Marco N. Pace
L’AUTOREMarco N. Pace

AML/CFT & Financial Crime professional

Profilo ed esperienza