Autoriciclaggio

Autoriciclaggio

Definizione Art 648 ter- 1 c.p

Viene sanzionato per il reato di Autoriciclaggio art 648 ter-1 c.p. l’autore di un delitto non colposo che impiega, trasferisce, sostituisce il provento o il risparmio ottenuto dal reato (presupposto) in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa.

STRUTTURA DEL REATO:

REATO PRESUPPOSTO – Ad esempio l’utilizzo di fatture per Operazioni Inesistenti (ART. 2 D.lgs. 74/2000) -> 30 SETTEMBRE 2017 – DATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLA SOCIETÀ ALFA

UTILIZZO DEL PROVENTO DI FONTE ILLECITA -> 15 MAGGIO 2016 – Data del reimpiego del denaro di fonte illecita.

ART. 648-ter.1, co.4 cp – Esclusione in caso di «mera utilizzazione» ovvero  «godimento personale» del provento illecitamente conseguito.

La Legge 186/2014 ha introdotto la fattispecie dell’Auto-riciclaggio tra i Reati Presupposto per l’applicazione della Responsabilità amministrativa degli enti, attraverso la modifica dell’art 25 octies.

I REATI TRIBUTARI, non espressamente compresi tra i reati presupposto farebbero scattare la Responsabilità 231. Il D.lgs. 231/01 nel sistema giuridico italiano ha introdotto la “responsabilità amministrativa dipendente da reato della persona giuridica” per una serie di reati puntualmente indicati dalla normativa, quando questi sono commessi da una persona fisica operante all’interno della società con lo scopo di procurare un vantaggio o nell’interesse dell’ente medesimo. Alla responsabilità penale del soggetto, autore del reato, si affianca quella dell’ente che il legislatore considera, in senso omissivo o commissivo, partecipe della condotta delittuosa.

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