SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti su cui gravano gli adempimenti relativi all’antiriciclaggio sono individuati agli artt. 10,11, 12, 13 e 14 del D.lgs. n. 231/2007 con la presenza di nuove indicazioni fornite nel  D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125

Tali soggetti possono essere distinti in:



Categoria – Professionisti

I professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio si distinguono in:

  1. professionisti iscritti:
  • nell’albo dei ragionieri e periti commerciali;
  • nell’albo dei dottori commercialisti;
  • nell’albo dei consulenti del lavoro;

2. Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi

  • nell’albo dei ragionieri e periti commerciali;
  • nell’albo dei dottori commercialisti;
  • nell’albo dei consulenti del lavoro;

3. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi

  • il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  • l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  • l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione alla gestione o all’amministrazione di società;
  • la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
  •  prestatori di servizi relativi a società e trust

Si precisa che gli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio devono essere applicati nello svolgimento delle attività professionali: “Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale”.



Categoria – Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria

Gli intermediari finanziari soggetti alla disciplina antiriciclaggio sono:

  • Banche;
  • Poste Italiane S.p.a.;
  • Istituti di moneta elettronica;
  • Società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • Società di gestione del risparmio (SGR);
  • Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  • Imprese di assicurazione;
  • Agenti di cambio;
  • Società fiduciarie;
  •  Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
  • Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario;
  • Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario;
  • Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli articoli 113 e155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
  • Società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del testo unico dell’intermediazione finanziaria;
  • oggetti che esercitano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
  • succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;


Categoria – Revisori contabili

Ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, s’intendono revisori contabili:

  •  le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del TUF;
  •  i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili


Categoria – Altri soggetti

  • recupero di crediti per conto terzi;
  • custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
  • trasporto di denaro contante e titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate;
  • prestatori di servizi di gioco;
  • offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro;
  • agenzia di affari in mediazione immobiliare


Categoria – Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale

che, in recepimento anche di quanto emerso negli standard FATF vengono definiti quali soggetti che, a titolo professionale anche online, forniscono a terzi servizi atti all’utilizzo, scambio, conservazione e conversione di cripto valute. Unitamente alla conversione in valute a corso legale attuale, il Legislatore prevede anche la conversione in rappresentazioni digitali di valore, comprese quelle convertibili in altre di tipo virtuale nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute. La valuta virtuale viene quindi definita dal Legislatore eurounionale come rappresentazione di un valore digitale che, nonostante non sia né emesso né garantito da una Banca centrale o da un ente pubblico, non sia legato necessariamente ad una valuta avente corso legale attuale, e non possegga lo status giuridico di valuta ovvero moneta, viene accettato da persone, fisiche e giuridiche, come mezzo di scambio e che può essere trasferito, memorizzato e scambiato per mezzo elettronico.



Categorie – Prestatori di portafoglio digitali

Soggetti fisici o giuridici che professionalmente, ed anche online, forniscono a terzi servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti utili a detenere e trasferire cripto valute. Questi soggetti sono destinatari di obblighi di collaborazione attiva, invero già il D.lgs. 90/2017 (art. 1, comma 1, lett. n), n. 4) li ha inclusi tra i soggetti obbligati, seppur in modo circoscritto alla conversione di valute virtuali ovvero a corso forzoso



Categoria –  commercianti o intermediari del mondo dell’arte e dell’antiquariato, i mediatori immobiliari

I quali agiscono in qualità di intermediari per una locazione immobiliare (limitatamente alle operazioni che comportano un canone mensile pari o superiore ad euro 10.000).