SANZIONI AMMINISTRATIVE & PENALI

MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO

L’Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati è meritevole di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 46 del presente decreto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE All’art. 59 –  D.lgs 90 del 2017

Gli stati membri provvedono affinché le sanzioni antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni dovranno essere comminate per violazioni gravi, ripetute, reiterate e sistematiche delle disposizioni in tema di Adeguata Verifica della Clientela, SOS, Conservazione dei documenti e controlli interni.

Le misure amministrative applicabili comprendano:

  • almeno una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica e la natura della violazione;
  • un ordine di cessare il comportamento illecito;
  • la sospensione o revoca di autorizzazioni;
  •  l’interdizione dagli uffici di amministrazione, direzione o controllo;
  •  sanzioni pecuniarie massime pari al doppio del profitto ricavato dalla condotta, comunque non inferiori nel massimo ad 1.000.000 di euro;

In caso di illeciti da parte di enti creditizi e finanziari, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie pari, nel massimo ad almeno 5.000.000 di euro ove applicate alla persona fisica o pari al 10 % del fatturato, ove applicate alla persona giuridica;

Nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le Autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, :

  1. la gravità e la durata della violazione;
  2. il grado di responsabilità;
  3. la capacità finanziaria del responsabile;
  4. il profitto ricavato grazie alla violazione nella misura in cui possa essere determinato;
  5. le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
  6. il livello di collaborazione con l’autorità competente;
  7. le precedenti violazioni.

   Si riassumono le sanzioni amministrative pecuniarie in:

  • Adeguata verifica ed astensione (art. 56) da 2.000 euro, può arrivare a 50.000 euro nei casi più gravi
  • Conservazione documenti (art. 57) da 2.000 euro, può arrivare a 50.000 euro nei casi più gravi;
  • Omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 58) da 3.000 euro, può arrivare a 300.000 euro nei casi più gravi;
  • Obblighi di comunicazione (art 59) da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie.

SANZIONI PENALI Art. 55 D.Lgs  90 del  2017

Riportiamo alcuni dati :

  • reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, a carico del soggetto che, in sede di adeguata verifica della clientela, falsifica dati ed informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell’operazione. Alla stessa pena soggiace chi utilizza tali dati ed informazioni;
  • reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell’operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la corretta conservazione
  • reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per la condotta del soggetto che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;
  • arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta;
  • reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro, in materia di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, confermando il contenuto del previgente art. 55, comma 9.

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