Definizione di Riciclaggio
ART 648 c.p. & ulteriori sviluppi
“Fuori dei casi di concorso nel reato (110 ss.), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (43), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.”
Il riciclaggio e il rimpiego di proventi illeciti sono una conseguenza per così dire “necessitata” dell’attività criminale: laddove si ha un’attività illecita che produce profitti illeciti si è in presenza, di riflesso, del fenomeno di riciclaggio.
Concettualmente il termine “riciclaggio” identifica la riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza mediante una serie di operazioni dirette ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti di capitali fino all’evento delittuoso generatore degli stessi.
Le attività lecite nelle quali vengono effettuati gli investimenti, non sarebbero sanzionabili se non per il legame con i reati presupposto.
L’art 2 comma 1 del D.lgs 90/2017 definisce il “Riciclaggio” come:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
Tipologie di riciclaggio nel corso degli ultimi anni:
Riciclaggio Monetario – anni 60′-70′ con oggetto la moneta circolante;
Riciclaggio Bancario – Anni 80’con l’incremento dei prodotti bancari;
Riciclaggio Finanziario – Anni 90′ attraverso lo sviluppo degli strumenti finanziari;
Riciclaggio virtuale – Contemporaneo, con l’incremento delle valute virtuali, delle cripto.
Oggetto del Riciclaggio
Il Prezzo, ovvero il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare qualcuno a commettere un reato
Il Prodotto, ovvero il vantaggio patrimoniale ottenuto dall’autore direttamente con la sua attività delittuosa
Il Profitto, ovvero le utilità che rappresentano il prodotto indiretto del reato cioè qualsiasi vantaggio economico che si trae dall’illecito penale (ad es. denaro ricavato dalla vendita di cose rubate, il denaro ricavato dalla vendita di terreni abusivamente lottizzati).
A seguito dell’entrata in vigore a partire dal:
- 04 Luglio 2017 – del Decreto Legislativo n. 90 di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007, in data 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»
- 04 Ottobre 2019 il D.Lgs n. 125 che apporta modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, in’ attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 recante «Misure preventive dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo»
Sono previste importanti novità, alcune delle quali riguardano
- Adeguata verifica della clientela
- Conservazione documenti
- Nuova platea soggetti obbligati
- Inoltro SOS
- Utilizzo del contante
- Reato Fiscale come reato presupposto del riciclaggio
- RBA, verifica esposizione al Rischio